Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Principi generali – Assunzione di patrocinio in giudizio per una questione già esaminata in sede stragiudiziale in veste di legale della controparte – Violazione di norme deontologiche – Sussiste – Censura.

L’avvocato che accetti l’incarico di promuovere azione giudiziaria, in relazione ad una questione già trattata in veste di legale della controparte, pone in essere un comportamento imprudente e scorretto, tanto più grave in relazione alle contestazioni insorte tra le parti. (Nella fattispecie, considerata l’inesperienza, la giovane età e l’impostazione data alla questione dagli esponenti, si è ritenuta equa la sanzione della censura). (Accoglie parzialmente ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 20 aprile 1994).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Landriscina, rel. Bonazzi), sentenza del 12 settembre 1994, n. 78

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 78 del 12 Settembre 1994 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 20 Aprile 1994 (censura)
Giurisprudenza CNF

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