La doppia iscrizione nel registro disciplinare non rileva ai fini del ne bis in idem

Il principio del ne bis in idem, secondo cui non si può essere giudicati due volte per un medesimo fatto (seppur diversamente qualificato), può invocarsi solo in presenza di un precedente giudizio che sia terminato e giunto a decisione idonea al giudicato, sicché non può sussistere bis in idem nel caso di doppia iscrizione nel registro disciplinare, in quanto di per sè irrilevante ove non determini una doppia decisione.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Marullo di Condojanni), sentenza del 20 ottobre 2016, n. 310

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 310 del 20 Ottobre 2016 (respinge) (radiazione)
- Consiglio territoriale: COA Trani, delibera del 17 Ottobre 2013 (radiazione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 9910 del 18 Aprile 2018 (respinge)
Giurisprudenza CNF

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