L’avvocato non può essere oggetto di denuncia per il solo fatto di aver rappresentato al collega di controparte la versione dei fatti riferitagli da parte assistita, giacché il dovere di difesa -per quanto ampio- non può sconfinare nell’illecito o nella minaccia di un “male ingiusto”, specie se commessi al fine di indurlo a violare il segreto professionale (Nel caso di specie, nell’ambito di trattative stragiudiziali in una controversia matrimoniale, l’avvocato veniva denunciato dal collega avversario perché si era rifiutato di rivelargli i nomi dei soggetti che, secondo il proprio assistito, erano a conoscenza dell’infedeltà coniugale della controparte stessa. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura).
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Neri), sentenza del 24 settembre 2015, n. 138.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 291 del 28 Settembre 2016 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 07 Ottobre 2010 (censura)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 8038 del 30 Marzo 2018 (respinge)
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