Procedimento disciplinare di primo grado: l’asserita irregolare composizione del collegio giudicante non è causa di nullità

In tema di procedimento disciplinare di primo grado, non integra nullità alcuna l’irregolare composizione del collegio giudicante (nella specie, non presieduto dal componente più anziano di età), considerate la natura e la funzione amministrativa dell’attività svolta e del provvedimento adottato, essendo sufficiente che sia rispettato il quorum previsto per la validità delle deliberazioni.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni), sentenza del 28 settembre 2016, n. 291

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Siotto), sentenza del 27 luglio 2016, n. 247, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Amadei), sentenza del 10 maggio 2016, n. 142, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Piacci), sentenza del 24 settembre 2015, n. 149.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 291 del 28 Settembre 2016 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 07 Ottobre 2010 (censura)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 8038 del 30 Marzo 2018 (respinge)
Giurisprudenza CNF

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