Non vìola il codice privacy (in quanto costituisce adempimento di un obbligo, al quale va quantomeno equiparato quello dell’esercizio del diritto), né è deontologicamente rilevante (in quanto non sussiste violazione dei doveri di correttezza e riservatezza), la condotta della professionista che invii alla controparte, presso il fax del suo luogo di lavoro, la corrispondenza relativa alla controversia in corso, in mancanza della prova che ai terzi, ed in particolare ai colleghi del destinatario stesso, sia stato consentito di prenderne visione (Nel caso di specie trattavasi del ricorso e del decreto del giudice tutelare con il quale veniva fissata l’udienza per la comparizione delle parti, nell’ambito di una controversia in materia di famiglia).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Losurdo), sentenza del 29 luglio 2016, n. 289
NOTA:
In senso conforme, ed in particolare sul principio secondo cui il dovere di riservatezza riguarda il cliente e non la controparte, cfr. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Salazar), sentenza del 10 giugno 2014, n. 84.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 289 del 29 Luglio 2016 (accoglie) (assoluzione)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 17 Ottobre 2012 (avvertimento)
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