Iscrizione e permanenza nell’albo: il requisito del domicilio professionale

Il domicilio professionale nel circondario del tribunale ove ha sede il consiglio dell’ordine costituisce requisito di iscrizione all’albo (art. 17 L. n. 247/2012) nonché di permanenza nello stesso, sicché ove venga successivamente a mancare deve conseguentemente disporsi la cancellazione dell’iscritto (Nel caso di specie, il professionista comunicava al proprio COA la cancellazione del proprio domicilio professionale, senza tuttavia indicare il nuovo, neppure a richiesta del COA stesso, che provvedeva pertanto a cancellarlo in via amministrativa dall’albo. Il provvedimento veniva quindi impugnato al CNF che, in applicazione del principio di cui in massima, ha rigettato il ricorso).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sica), sentenza del 29 luglio 2016, n. 288

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 288 del 29 Luglio 2016 (respinge) (cancellazione)
- Consiglio territoriale: COA Pescara, delibera del 30 Ottobre 2014 (cancellazione)
Giurisprudenza CNF

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