Abilitazione al patrocinio: l’inizio e la fine dei sei anni non sono rimessi alla discrezionalità del praticante avvocato

La durata dei sei anni della abilitazione al patrocinio (art. 8 RDL n. 1578/1933, come modificato dall’art. 10 L. n. 242/1988) non è lasciata alla libera discrezione dell’interessato, ma comincia inesorabilmente a decorrere dal primo giorno del secondo anno successivo all’iscrizione nel registro dei praticanti ed ha termine il giorno corrispondente del sesto anno rispetto a quello della decorrenza, e deve escludersi che tali momenti possano essere rimessi alla scelta soggettiva dell’interessato, giacché l’abilitazione al patrocinio è concessa esclusivamente allo scopo di consentire al praticante un tirocinio più ampio indirizzato ad una migliore preparazione utile per affrontare l’esame di abilitazione e la successiva attività professionale, sicché l’ampliamento del periodo previsto dalla legge, comunque realizzato, anche mediante una o più sospensioni, comporterebbe uno stravolgimento della ratio dell’istituto come concepito dal legislatore e finirebbe con il determinare la previsione di un vero e proprio status professionale concorrente con quello dell’avvocato.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. De Michele), sentenza del 29 luglio 2016, n. 283

NOTA.
In senso conforme, tra le altre, sentenze CNF n. 150/1994, n. 28/1995, n. 86/1995, n. 154/2007, n. 168/2009.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 283 del 29 Luglio 2016 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Catania, delibera del 17 Febbraio 2014
Giurisprudenza CNF

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