Nel caso di rigetto integrale, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione avverso le sentenze del Consiglio Nazionale Forense, il ricorrente è tenuto al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione stessa (art. 13 D.P.R. n. 115/2002).
Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. De Stefano), SS.UU, sentenza n. 11140 del 8 maggio 2017
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 11140 del 08 Maggio 2017 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 214 del 25 Luglio 2016
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