L’autorizzazione alle notifiche cartacee in proprio è revocata dal COA di appartenenza, con provvedimento immediatamente esecutivo, qualora l’iscritto abbia riportato una sanzione disciplinare non inferiore alla sospensione dall’esercizio professionale ovvero, anche indipendentemente da sanzioni disciplinari, in tutti i casi in cui il COA stesso lo ritenga opportuno (Nel caso di specie, il COA revocava l’autorizzazione alle notifiche cartacee ex L. n. 53/1994 all’iscritto, intimandogli altresì l’immediata riconsegna del registro cronologico, in quanto sottoposto a procedimento penale e relativo procedimento disciplinare).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Sica), sentenza del 29 luglio 2016, n. 272
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Sica), sentenza del 22 dicembre 2014, n. 205.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 272 del 29 Luglio 2016 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Massa, delibera del 31 Luglio 2014
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