L’impugnazione al CNF è soggetta a sospensione feriale dei termini

Il termine per proporre ricorso al CNF avverso le decisioni dei Consigli locali è soggetto a sospensione feriale ex L. n. 742/1969.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Sica), sentenza del 29 luglio 2016, n. 272

NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza del 25 marzo 2017, n. 23, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Borsacchi), sentenza del 29 novembre 2012, n. 181.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 272 del 29 Luglio 2016 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Massa, delibera del 31 Luglio 2014
abc, Giurisprudenza CNF

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