In ossequio al principio enunciato dall’art. 4 ncdf (già art. 3 codice previgente), nei procedimenti disciplinari ciò che forma oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato, e ciò sia al fine di valutare la sua condotta in generale, sia al fine di infliggere la sanzione più adeguata, che non potrà se non essere l’unica nell’ambito dello stesso procedimento. Tale sanzione, quindi, è il frutto della valutazione complessiva del soggetto interessato.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Logrieco, rel. Orlando), sentenza del 29 luglio 2016, n. 267
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Florio), sentenza del 12 dicembre 2013, n. 204.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 267 del 29 Luglio 2016 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Verona, delibera del 29 Novembre 2010 (censura)
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