La risposta al quesito è nei seguenti termini:
Per l’iscrizione nell’elenco speciale degli avvocati degli enti pubblici disciplinato dall’art. 23 della L. 247/2012 è necessaria la specifica costituzione presso l’ente di un ufficio legale al quale sia assegnato il professionista con piena indipendenza e autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell’ente stesso. Si richiamano al riguardo i precedenti pareri della Commissione nn. 111/15; 22/13.
La risposta al quesito è pertanto negativa, non risultando costituito presso l’ente pubblico indicato nel quesito l’ufficio legale né essendo conseguentemente prevista l’assegnazione a siffatta struttura di un avvocato con indipendenza e autonomia per la trattazione esclusiva degli affari legali dell’ente.
Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), 23 novembre 2016, n. 113
Quesito n. 254, COA di Verona
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 113 del 23 Novembre 2016- Consiglio territoriale: COA Verona, delibera (quesito)
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