Il COA di Verona formula due quesiti: il primo attiene all’interpretazione dell’art.15 del Reg. 6/14, in relazione all’esonero dall’obbligo formativo dei docenti universitari di ruolo per sapere se l’esenzione opera a prescindere dal fatto che l’impegno del docente sia a tempo pieno o definito; il secondo riguarda invece la possibilità di attribuire crediti formativi ai componenti il Consiglio Distrettuale di Disciplina.

Sul primo quesito si rende parere nei seguenti termini.
Il Regolamento per la Formazione Continua del Consiglio Nazionale Forense n. 6/2014 approvato nella seduta del 16 luglio 2014 prevede all’art. 15 comma 1 distinte ipotesi di esenzione dall’obbligo di formazione continua e, tra queste, quella per i docenti di ruolo ed i ricercatori confermati delle università in materie giuridiche, riprendendo letteralmente il dettato di cui all’art. 11 comma 2) della L. 247/2012.
La distinzione tra le diverse categorie di docenti di ruolo (straordinari, ordinari ed associati) di cui all’art. 1 del DPR 382/1980, così come il differente impegno (a tempo pieno o definito) ex art. 11 DPR cit., hanno rilievo nell’ambito del regime delle incompatibilità tra l’attività libero professionale e la docenza, con riferimento all’art. 19 L 247/2012 ed al citato art. 11 commi 4 e 5 DPR 383/1980 ma sono indifferenti rispetto alla regolamentazione dell’obbligo formativo. Ne consegue che l’esenzione prevista dal comma 1 dell’art. 15 Reg. 6/2014 opera indifferentemente per tutti docenti di ruolo.
Sul secondo quesito si rende il seguente parere.
Le ipotesi di esenzione dall’obbligo formativo sono espressamente individuate dall’art. 11 comma 2 L 247/2012 mentre le cause di esonero sono stabilite con Regolamento dal CNF. I componenti dei Consigli Distrettuali di Disciplina, così come i componenti dei COA, delle altre Istituzioni Forensi e dei Consigli Giudiziari, non rientrano tra le categorie esenti ovvero esonerate dall’obbligo formativo in conseguenza e per il sol fatto dell’assunzione della carica istituzionale.
La partecipazione alle attività del Consiglio Distrettuale di Disciplina può tuttavia essere equiparata alla partecipazione a commissioni di studio, gruppi di lavoro organizzati e commissioni consiliari, in questo caso organizzata a livello distrettuale.
Ilquesito trova pertanto positivo riscontro a fronte del combinato disposto degli articoli 13 lett. d) (Sono valutate ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo anche … la partecipazione a commissioni di studio, gruppi di lavori o commissioni consiliari, ministeriali o aventi carattere nazionale…), 17 comma 4 lett. d) (Per le altre attività di cui all’art. 13 è competente… il CNF ovvero il COA per la partecipazione a commissioni di studio e gruppi di lavoro, a seconda del soggetto che le ha costituite), 20 comma 3 lett. d) (Per le altre attività di cui all’art. 13 … per la partecipazione a commissioni di studio e gruppi di lavoro un massimo di n. 10 CF l’anno).
Ne consegue la possibilità di riconoscere sino a dieci crediti formativi annui per il componente il Consiglio Distrettuale di Disciplina da parte del COA distrettuale.

Consiglio nazionale forense (rel. Commissione), parere del 19 ottobre 2016, n. 107

Quesito n. 246, COA di Verona

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 107 del 19 Ottobre 2017
- Consiglio territoriale: COA Verona, delibera (quesito)
abc, Prassi: pareri CNF

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