Viola il divieto di pubblicità e il dovere di riservatezza l’Avvocato che, nel rilasciare un’intervista ad un mensile, abbia sottolineato la propria capacità ed esperienza professionale attraverso l’acquisizione di vari clienti (indicati nominativamente e con precisazione dell’attività svolta). (Nel caso di specie il Consiglio Nazionale Forense, tenuto conto dell’errore materiale in cui era incorso il C.d.O. per essersi espresso nel senso di «dover contenere nel minimo l’entità della sanzione da infliggere», ha applicato la sanzione dell’avvertimento in luogo della censura). (Accoglie parzialmente ricorso contro decisione Consiglio Ordine Milano, 14 ottobre 1991).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Rossi), sentenza del 13 luglio 1994, n. 71
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 71 del 13 Luglio 1994 (accoglie) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 14 Ottobre 1991 (censura)
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