Il COA di Milano chiede di sapere se : 1. al momento dell’iscrizione come stabilito l’abogado debba indicare di agire d’intesa solamente con un avvocato del libero foro ovvero se sia consentito agire d’intesa con un avvocato iscritto all’elenco speciale degli Avvocati con esercizio limitato alle cause ed affari inerenti l’ufficio al quale sono addetti (nella specie un Ente Pubblico); 2. se possa essere iscritto come stabilito l’abogado che dichiari di essere dipendente di un ente pubblico e di agire quindi di intesa con un avvocato iscritto all’Elenco speciale.

La risposta ai quesiti è nei seguenti termini:
Quanto al quesito n. 1, questa Commissione ha già chiarito (pareri 31/2012 53/2013 e 68/2014) come non vi sia obbligo alcuno per l’abogado che intenda iscriversi alla sezione speciale degli Avvocati Stabiliti di allegare in via preventiva una dichiarazione di intesa con un avvocato italiano, ma che tale dichiarazione deve essere allegata di volta in volta per la singola controversia trattata dall’avvocato stabilito in sede giudiziale.
Ne consegue che l’iscrizione dell’abogado nella sezione speciale degli Avvocati stabiliti non può essere condizionata ad una dichiarazione di intesa preventiva con un avvocato italiano sia esso del libero foro ovvero iscritto all’albo speciale.
Il quesito n. 2 trova la sua soluzione normativa nell’art 4 comma secondo del D. Lgs. 96/2001 che prevede che “L’avvocato integrato ha diritto di esercitare la professione di avvocato alle stesse condizioni e secondo le stesse modalità previste per il professionista che esercita la professione in Italia con il titolo di avvocato” nell’art 5 comma 2 del medesimo Decreto che prevede che “All’avvocato stabilito e all’avvocato integrato si applicano le norme sulle incompatibilità che riguardano l’esercizio della professione di avvocato ed infine nell’art 19 comma 3 della L 247/2012 che prevede che” È fatta salva l’iscrizione nell’elenco speciale per gli avvocati che esercitano attività legale per conto degli enti pubblici con le limitate facoltà disciplinate dall’articolo 23.
Ne consegue che ben può l’abogado, ove ricorrano tutte le condizioni previste dal menzionato art 23 della L 247/2012, essere iscritto nella sezione speciale degli Avvocati Stabiliti, facendo però menzione della circostanza che l’esercizio della professione è limitato alle cause ed affari inerenti l’ufficio al quale è addetto.

Consiglio nazionale forense (rel. Secchieri), parere del 19 ottobre 2016, n. 103

Quesito n. 235, COA di Milano

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 103 del 19 Ottobre 2016
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera (quesito)
abc, Prassi: pareri CNF

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