La commissione osserva quanto segue.
Il D.M. n. 55/2014, recante il cosiddetto Regolamento Parametri, espone all’art. 27 i principi che presiedono la liquidazione delle spese sostenute e dell’indennità di trasferta, nei seguenti termini:
“All’avvocato, che per l’esecuzione dell’incarico deve trasferirsi fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, è liquidato il rimborso delle spese sostenute ed un’indennità di trasferta.”
Poiché detta previsione è applicabile anche in sede di liquidazione giudiziale, oltre che nel rapporto con il cliente, come si evince dalla Relazione di accompagnamento del D.M. che, al riguardo, non ha introdotto alcun distinguo, ritiene la commissione che essa sia applicabile, di regola, ogniqualvolta l’avvocato debba “trasferirsi fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente”. L’Avvocato deve quindi far riferimento a detta norma qualora, in assenza di specifiche pattuizioni intervenute al riguardo con la parte assistita, ritenga che sussistano le condizioni per chiedere il rimborso delle spese vive sostenute e dell’eventuale indennità di trasferta (Cass. Civ. Sez. II n. 17898/2003 – Cass. Civ. Sez. II n. 7061/2002 – Cass. Civ. Sez. III n. 738/2002).
Atteso, infine, che detta previsione non si discosta da quelle precedentemente contemplate nell’abrogato Tariffario forense (si veda, da ultimo, l’art. 8 della Tariffa stragiudiziale, richiamato al Par. 6 della Tabella B), resta applicabile, ad avviso della commissione, la giurisprudenza che esclude la liquidazione di dette spese ed indennità per i soli giudizi davanti alla Corte di Cassazione ed alle Magistrature superiori (Cass. Pen. Sez. II n. 34722/2014 – Cass. Civ. Sez. III n. 738/2002).
Consiglio nazionale forense (rel. Merli), parere del 19 ottobre 2016, n. 100
Quesito n. 219, COA di Matera
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 100 del 19 Ottobre 2016- Consiglio territoriale: COA Matera, delibera (quesito)
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