L’Avvocatura capitolina formula quesito in relazione alla possibilità, per il praticante avvocato che abbia sostituito 12 mesi di pratica con il tirocinio presso gli uffici giudiziari disciplinato dall’art. 73 del DL n. 69/2013, di svolgere il restante semestre presso la detta Avvocatura.

La risposta è resa nei termini seguenti.
Il combinato disposto del comma 6, lett. b) e del comma 7 dell’art. 41 della legge n. 247/12 è molto chiaro nel prevedere che, in caso di sostituzione di un anno di tirocinio secondo le modalità alternative di svolgimento del medesimo – ivi compresa la possibilità di svolgerlo presso l’ufficio legale di un ente pubblico, per una durata non superiore a dodici mesi – il residuo semestre debba essere inderogabilmente svolto presso l’Avvocatura dello Stato o un avvocato del libero foro.
Ne consegue che deve essere esclusa la possibilità di applicare il disposto del comma 7 allo svolgimento del tirocinio presso l’ufficio legale di un ente pubblico, quale è l’Avvocatura capitolina.

Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), parere del 19 ottobre 2016, n. 97

Quesito n. 188, Avvocatura Comune di Roma

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 97 del 19 Ottobre 2016
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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