E’ opinione di questa Commissione che la risposta debba essere tratta dalla lettera dell’art. 15 L. n. 247/2012 che impone al COA di istituire ed aggiornare una pluralità di elenchi, fra i quali, alla lett. e), figura “l’elenco degli avvocato sospesi per qualsiasi causa, che deve essere indicata”.
Il successivo comma 3 dispone che gli elenchi, unitamente all’Albo ed ai Registri, debbano essere a disposizione del pubblico “e pubblicati sul sito internet dell’Ordine”.
E’ da ritenere quindi che il legislatore abbia inteso privilegiare la trasparenza e la corretta informazione del “pubblico”, rispetto a qualsiasi ragione di riservatezza dell’avvocato che, volontariamente o colpevolmente, ma in ogni caso in maniera consapevole, ha determinato la annotazione del suo nominativo nell’elenco in esame.
Si ritiene quindi che gli avvocati sospesi possano e debbano essere inseriti anche nell’elenco on line del sito dell’Ordine, con la precisazione della “causa” che ha dato luogo a detta annotazione. Alla tutela della privacy si sovrappone infatti, in questo caso, l’obbligo di trasparenza imposto dalla legge.
Consiglio nazionale forense (rel. Amadei), 13 luglio 2016, n. 86
Quesito n. 209, COA di Bologna
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 86 del 13 Luglio 2016- Consiglio territoriale: COA Bologna, delibera (quesito)
0 Comment