La riqualificazione del capo di incolpazione non vìola, di per sè, il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

Per aversi violazione del principio di correlazione tra fatti contestati e quelli assunti a base della decisione, occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, del fatto concreto, sì da pervenire ad un’incertezza sull’oggetto dell’addebito da cui scaturisca una reale violazione del principio del contraddittorio e dei diritti della difesa. Ne consegue che l’indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente formale tra contestazione e sentenza, perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l’incolpato, attraverso l’iter del processo, abbia avuto conoscenza dell’accusa e sia stato messo in condizione di difendersi e discolparsi.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Broccardo), sentenza del 28 luglio 2016, n. 259

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Baffa), sentenza del 7 maggio 2013, n. 65.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 259 del 28 Luglio 2016 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 14 Aprile 2014 (censura)
abc, Giurisprudenza CNF

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