L’avvocato che, nel ricevere articoli di stampa dal proprio cliente, non abbia evitato che tali documenti siano stati utilizzati da altri colleghi dello stesso studio associato, in altre vertenze aventi riflessi nei confronti del proprio cliente, non viene meno ai doveri di riservatezza e segretezza, atteso che le informazioni giornalistiche, conosciute e conoscibili da un numero indefinito di persone, non rientrano nella categoria di «documenti» per i quali è giuridicamente rilevabile la tutela in termini di riservatezza e segretezza del professionista legale. (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Milano, 15 aprile 1992).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. D’Arle), sentenza del 13 luglio 1994, n. 68
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 68 del 13 Luglio 1994 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 15 Aprile 1992
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