Attesa la tipicità degli atti impugnabili al Consiglio Nazionale Forense, è inammissibile il ricorso per la sospensione dell’esecuzione di una sentenza del CNF ove proposto al CNF stesso (anziché alla Corte di Cassazione in sede di impugnazione).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza del 28 luglio 2016, n. 257
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 257 del 28 Luglio 2016 (respinge) (radiazione)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 28 Aprile 2011 (radiazione)
0 Comment