Costituisce violazione dei più elementari principi deontologici il comportamento dell’avvocato che, nell’ipotesi di mancato pagamento di onorari, indirizzi al proprio cliente una lettera con la quale minaccia denuncia penale per vari reati, nel caso in cui il cliente persista nel proprio inadempimento all’obbligo di soddisfare le competenze dovute. (Nel caso di specie è stata ritenuta equa la sanzione della sospensione dall’esercizio professionale della durata di anni uno). (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Milano, 13 maggio 1991).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Di Lauro), sentenza del 8 luglio 1994, n. 66
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 66 del 08 Luglio 1994 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 13 Maggio 1991 (sospensione)
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