Atteso che la funzione del procedimento disciplinare trascende gli interessi dei privati coinvolti e persegue l’interesse della categoria al corretto esercizio della professione, deve ritenersi irrilevante, ai fini dell’accoglimento del ricorso contro la sanzione disciplinare, l’avvenuto riconoscimento della colpa ed il relativo risarcimento del danno da parte del professionista che abbia violato il dovere deontologico posto alla base della sanzione stessa (Nel caso di specie, il professionista inviava una lettera minatoria ad un uomo che, a suo dire, cercava di approcciare la sua compagna. Rimessa la relativa querela penale a seguito di risarcimento del danno, l’incolpato chiedeva l’archiviazione del procedimento disciplinare. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare dell’avvertimento).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Cerè), sentenza del 25 luglio 2016, n. 221
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Damascelli), sentenza del 11 giugno 2015, n. 88, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cricrì rel. Morgese), sentenza del 26 marzo 2007, n. 30, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Mirigliani), sentenza del 11 novembre 2006, n. 104.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 221 del 25 Luglio 2016 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 21 Febbraio 2013 (avvertimento)
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