La facoltà di impugnare le decisioni degli ordini forensi in materia disciplinare spetta esclusivamente all’interessato (cioè al professionista) ed al Procuratore Generale presso la Corte d’Appello del distretto cui appartiene il Consiglio dell’Ordine interessato. (Dichiara inammissibile ricorso proposto contro decisione Consiglio Ordine Udine, 12 maggio 1992).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. De Dominicis), sentenza del 7 luglio 1994, n. 62
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 62 del 07 Luglio 1994 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Udine, delibera del 12 Maggio 1992
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