La previsione regolamentare in tema di obbligo di formazione (con relative sanzioni disciplinari, poste a tutela della sua effettività) non è in contrasto con l’art. 23 né con l’art. 33 della Costituzione non potendosi riconoscere nella stessa né una previsione patrimoniale imposta né una disposizione per la conservazione dell’iscrizione nell’albo professionale ma, esclusivamente, una condizione per l’accesso.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Amadei), sentenza del 25 luglio 2016, n. 218
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Piacci), sentenza del 23 luglio 2015, n. 123.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 218 del 25 Luglio 2016 (accoglie) (assoluzione)- Consiglio territoriale: COA Como, delibera del 09 Luglio 2012 (censura)
0 Comment