Le questioni di legittimità costituzionale possono avere esclusivamente ad oggetto le leggi e gli atti aventi forza di legge dello Stato e delle Regioni (art. 134, co. 1, Cost.), sicché sono inammissibili se sollevate nei confronti dei regolamenti del CNF, che hanno natura regolamentare (Nel caso di specie, l’incolpato aveva sollevato eccezione di asserita illegittimità costituzionale del regolamento 2007 per la formazione professionale continua per ritenuta violazione degli artt. 3 e 41 Cost.).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Amadei), sentenza del 25 luglio 2016, n. 218
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Borsacchi), sentenza del 16 aprile 2014, n. 50.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 218 del 25 Luglio 2016 (accoglie) (assoluzione)- Consiglio territoriale: COA Como, delibera del 09 Luglio 2012 (censura)
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