La prescrizione quinquennale dell’azione disciplinare nei confronti di avvocati e procuratori di cui all’art. 51 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, è interrotta dall’instaurazione del procedimento disciplinare regolarmente notificata e non corre fino alla sua conclusione. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 19 settembre 1991).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Landriscina, rel. Diego), sentenza del 7 luglio 1994, n. 61
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 61 del 07 Luglio 1994 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 19 Settembre 1991
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