Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Archiviazione dell’esposto – Impugnazione – Inammissibilità – Ricorso proposto dall’esponente avvocato iscritto all’Albo – Difetto di legittimazione all’impugnativa ex art. 50 r.d.l. n. 1578/33 – Inammissibilità

Va dichiarato inammissibile il ricorso avverso la decisione disciplinare del C.O.A. proposta dall’esponente, atteso che per “interessato”, coerentemente con l’interpretazione e la collocazione sistematica dell’art. 50 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, non può che intendersi, nel novero dei soggetti legittimati all’impugnativa, il solo professionista sottoposto a procedimento disciplinare che ha, pertanto, ricoperto il ruolo dell’incolpato. Ne consegue che all’esponente, cui non è riconosciuta la qualità di parte, non spetta la legittimazione all’impugnazione. Ciò non toglie che l’esponente abbia comunque facoltà di rivolgersi al giudice civile o penale per la tutela dei propri interessi. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Rovigo, 7 aprile 2009).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. De Giorgi), decisione n. 35 del 16 marzo 2011

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 35 del 16 Marzo 2011 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Rovigo, delibera del 07 Aprile 2009
abc, Giurisprudenza CNF

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