Va dichiarato inammissibile il ricorso avverso la decisione disciplinare del C.O.A. proposta dall’esponente, atteso che per “interessato”, coerentemente con l’interpretazione e la collocazione sistematica dell’art. 50 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, non può che intendersi, nel novero dei soggetti legittimati all’impugnativa, il solo professionista sottoposto a procedimento disciplinare che ha, pertanto, ricoperto il ruolo dell’incolpato. Ne consegue che all’esponente, cui non è riconosciuta la qualità di parte, non spetta la legittimazione all’impugnazione. Ciò non toglie che l’esponente abbia comunque facoltà di rivolgersi al giudice civile o penale per la tutela dei propri interessi. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Rovigo, 7 aprile 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. De Giorgi), decisione n. 35 del 16 marzo 2011
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 35 del 16 Marzo 2011 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Rovigo, delibera del 07 Aprile 2009
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