Avanti al Consiglio Nazionale Forense, per il principio di tipicità e decisorietà degli atti, possono essere impugnati i soli atti capaci di incidere in via definitiva sulla sfera giuridica dello iscritto e/o dell’incolpato, sicché è inammissibile il ricorso avverso la delibera di convocazione, che ha natura meramente endoprocedimentale.
NOTA:
In art. cfr. pure Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Picchioni), sentenza del 23 gennaio 2017, n. 5, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Losurdo), sentenza del 7 marzo 2016, n. 32, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Capria), sentenza del 30 dicembre 2015, n. 253, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Capria), sentenza del 30 dicembre 2015, n. 251, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Calabrò), sentenza del 29 dicembre 2015, n. 237, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Amadei), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 222, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. De Michele), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 221, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. De Michele), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 220, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Secchieri), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 219, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Allorio), sentenza del 22 luglio 2011, n. 127.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 206 del 14 Luglio 2016 (respinge) (sospensione cautelare)- Consiglio territoriale: COA Monza, delibera del 23 Luglio 2014 (sospensione cautelare)
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