La pendenza di uno o più procedimenti penali non è di per sé ostativa all’iscrizione all’albo o registro, in quanto non sussumibile ad una condanna che presuppone l’accertamento di responsabilità dell’agente, ove si consideri la vigenza del principio della presunzione di innocenza cui è informato il sistema processual penalistico del nostro Paese.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Sorbi), sentenza del 23 gennaio 2017, n. 1
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 1 del 23 Gennaio 2017 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Agrigento, delibera del 06 Novembre 2014
0 Comment