L’istanza di sospensione delle sentenze del Consiglio Nazionale Forense non deve necessariamente essere proposta in via autonoma rispetto al ricorso per Cassazione, ben potendo essere in esso contenuta, purché abbia una sua autonoma motivazione e sia riconoscibile quale istanza cautelare, ex art. 36, co. 6, L. n. 247/2012, già art. 56, co. 4, RDL n. 1578/1933 (In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha motivatamente dissentito da Cass., SS.UU., n. 4112 del 2007 e n. 3734 del 2016, che avevano invece dichiarato l’inammissibilità dell’istanza cautelare contenuta nel ricorso per cassazione).
Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Petitti), SS.UU, ordinanza n. 6967 del 17 marzo 2017
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, ordinanza n. 6967 del 17 Marzo 2017 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 231 del 25 Luglio 2016
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