L’istanza di sospensione del procedimento disciplinare in pendenza di quello penale

Non può essere accolta l’istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c. qualora l’incolpato non abbia in alcun modo dimostrato né la pendenza nei suoi confronti del procedimento penale invocato, né che il procedimento disciplinare riguarda gli stessi fatti oggetto del procedimento penale.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Siotto), sentenza del 12 luglio 2016, n. 188

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Logrieco), sentenza del 11 giugno 2016, n. 154.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 188 del 12 Luglio 2016 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 17 Settembre 2012 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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