La modifica, ad opera del Consiglio territoriale, della qualificazione giuridica dell’incolpazione non determina alcuna lesione del diritto di difesa ove siano rimasti immutati gli elementi essenziali della materialità del fatto addebitato. Deve infatti escludersi la violazione della regola della corrispondenza tra la contestazione e la pronuncia disciplinare allorquando il fatto posto a base della sentenza non abbia il carattere dell’eterogeneità rispetto a quello contestato nullità del procedimento disciplinare per difetto della specificità della contestazione sussiste quando nella sola ipotesi in cui vi sia incertezza sui fatti contestati, con la conseguente impossibilità per l’incolpato di svolgere le proprie difese, a nulla rilevando l’individuazione delle precise norme deontologiche che si asseriscono essere state violate (Nella specie l’incolpato aveva avuto piena contezza dei fatti posti a fondamento degli addebiti contestatigli, come comprovato dalle articolate difese dallo stesso svolte nel corso del giudizio).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Siotto), sentenza del 12 luglio 2016, n. 187
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 187 del 12 Luglio 2016 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Trani, delibera del 20 Giugno 2013 (censura)
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