La delibera di cancellazione dall’elenco degli Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato non è impugnabile al CNF

Stante il principio di tipicità degli atti impugnabili innanzi al Consiglio Nazionale Forense, la giurisdizione sulle delibere degli ordini territoriali di diniego o revoca dell’iscrizione nell’elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato non spetta al CNF (né al TAR, ma al Giudice ordinario).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Marullo di Condojanni), sentenza del 12 luglio 2016, n. 185

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 185 del 12 Luglio 2016 (respinge) (cancellazione amm.va)
- Consiglio territoriale: COA Trani, delibera del 26 Settembre 2013 (cancellazione amm.va)
abc, Giurisprudenza CNF

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