Nel procedimento disciplinare dinanzi al CNF (che ha natura giurisdizionale), l’interruzione della prescrizione ha effetto permanente (art. 2943 cc) mentre, in quello amministrativo dinanzi ai Consigli territoriali, l’interruzione fa iniziare un nuovo periodo di prescrizione (art. 2945 cc), la quale peraltro continua a decorrere anche tra la data dell’udienza dibattimentale nella quale il procedimento è stato trattato o deciso dal Consiglio territoriale e la data del deposito della decisione stessa.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Merli), sentenza del 12 luglio 2016, n. 182
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Caia), sentenza del 2 maggio 2016, n. 105, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Gaziano), sentenza del 2 maggio 2016, n. 101, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Pasqualin), sentenza del 22 luglio 2011, n. 125.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 182 del 12 Luglio 2016 (accoglie) (prescrizione)- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 28 Giugno 2007 (sospensione)
0 Comment