Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, poiché lesivo del dovere di correttezza e probità, l’avvocato che non partecipi ad udienza per altri concomitanti impegni professionali, senza garantire adeguata sostituzione, a nulla rilevando ai fini della sussistenza dell’illecito che dal comportamento non sia derivato alcun pregiudizio per la parte assistita, la cui sussistenza costituirebbe aggravante e non certo elemento costitutivo dell’illecito.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Savi), sentenza del 11 giugno 2016, n. 164
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 27 maggio 2013, n. 78.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 164 del 11 Giugno 2016 (accoglie) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Varese, delibera del 29 Ottobre 2013 (censura)
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