Costituisce illecito disciplinare, a norma dell’art. 17 della legge 20 settembre 1980, n. 576, la condotta dell’avvocato iscritto all’albo che ometta di inviare alla Cassa nazionale forense le comunicazioni relative all’ammontare dei redditi professionali dichiarati ai fini IRPEF e dei volumi di affari dichiarati ai fini IVA, anche se il professionista non sia iscritto alla Cassa, né abbia l’obbligo di domandare l’iscrizione ad essa a fini previdenziali – avvenendo d’ufficio l’iscrizione a fini assistenziali per tutti gli iscritti agli albi – e di versare conseguentemente il contributo soggettivo, poiché il sistema normativo riferisce il dovere di comunicazione del reddito e del volume di affari indistintamente a tutti gli avvocati, a differenza dei praticanti, per i quali l’obbligo è espressamente previsto solo se gli stessi siano iscritti alla Cassa.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Salazar), sentenza del 11 giugno 2016, n. 161
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. De Giorgi), sentenza del 3 settembre 2013, n. 152.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 161 del 11 Giugno 2016 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Bologna, delibera del 28 Ottobre 2013 (avvertimento)
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