L’avvocato che ometta di informare il collega della sua ingerenza in una vicenda processuale affidata al secondo e che eserciti pressioni sull’altrui cliente per indurlo alla revoca del mandato viola i più elementari principi deontologici di colleganza e viene meno agli obblighi di lealtà e correttezza propri della professione forense. (Nella specie è stata ritenuta equa la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per mesi due). (Accoglie parzialmente ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 12 luglio 1990).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cagnani, rel. Passino), sentenza del 8 giugno 1994, n. 58
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 58 del 08 Giugno 1994 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 12 Luglio 1990 (sospensione)
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