Contravviene ai doveri di correttezza e lealtà, così compromettendo la reputazione propria e della categoria, l’avvocato che, dopo aver inviato certificazione medica al fine di giustificare la mancata partecipazione ad un proprio procedimento disciplinare, non venga invece rinvenuto nella propria abitazione dal medico fiscale, la cui dichiarazione fa fede fino a querela di falso (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per la durata di mesi due).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 154 del 11 Giugno 2016 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 21 Novembre 2013 (sospensione)
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