L’avvocato ha diritto di trattenere le somme liquidate giudizialmente a titolo di compenso, a carico della controparte, allorché non le abbia già ricevute dal cliente o dalla parte assistita (art. 31 ncdf, già art. 44 codice previgente).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 152 del 11 Giugno 2016 (accoglie) (assoluzione)- Consiglio territoriale: COA LAquila, delibera del 10 Dicembre 2012 (censura)
0 Comment