Il Consiglio Nazionale Forense è anche giudice di merito e può valutare, anche diversamente dal Consiglio dell’Ordine, le circostanze che hanno formato oggetto del procedimento e ritenere congrua la sanzione con il solo limite del divieto della reformatio in peius (salvo il caso di impugnazione da parte del Procuratore Generale). (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Milano, 9 luglio 1990).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. La Volpe), sentenza del 4 giugno 1994, n. 57
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 57 del 04 Giugno 1994 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 09 Luglio 1990
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