Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Obbligo di rendiconto e messa a disposizione di somme – Trattenimento di somme destinate al cliente – Sospensione.

Costituisce violazione dei principi deontologici di lealtà e correttezza il comportamento dell’avvocato che trattenga una somma di denaro destinata alla parte assistita restituendola frazionatamente solo dopo sollecitazioni, diffide e minacce di azioni giudiziarie. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Milano, 9 dicembre 1991).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Giorgino), sentenza del 30 maggio 1994, n. 55

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 55 del 30 Maggio 1994 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 09 Dicembre 1991 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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