L’archiviazione dell’esposto disciplinare non rileva ai fini del ne bis in idem

La delibera di archiviazione dell’esposto disciplinare non è idonea ad assumere autorità di giudicato, onde l’eventuale riapertura in base ad ulteriori e diversi elementi non vìola il divieto di bis in idem.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Logrieco), sentenza del 10 maggio 2016, n. 133

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Picchioni), sentenza del 23 gennaio 2017, n. 5, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Capria), sentenza del 30 dicembre 2015, n. 253, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Capria), sentenza del 30 dicembre 2015, n. 251, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Broccardo), sentenza del 16 aprile 2014, n. 51.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 133 del 10 Maggio 2016 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 01 Dicembre 2011 (censura)
abc, Giurisprudenza CNF

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