Tra gli atti impugnabili dinanzi al Consiglio Nazionale Forense non rientra il provvedimento di un Consiglio dell’Ordine territoriale che abbia deciso su una istanza di ricusazione proposta contro alcuni dei suoi componenti, ferma restando la possibilità di impugnare la decisione che il giudice incompatibile compisse ugualmente nel merito pur in composizione tale che avrebbe dovuto dare luogo ad obbligo di astensione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Berruti), sentenza del 10 maggio 2016, n. 121
NOTA:
In arg. cfr. ora l’art. 8 Reg. CNF n. 2/2014, ratione temporis non applicabile alla fattispecie di cui in massima.
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Savi), sentenza del 3 maggio 2016, n. 114, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Amadei), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 206, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mariani Marini, rel. Merli), sentenza del 16 aprile 2014, n. 69, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Sica), sentenza del 30 aprile 2012, n. 84.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 121 del 10 Maggio 2016 (estinzione)- Consiglio territoriale: COA Ravenna, delibera del 18 Settembre 2012
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