L’inadempimento al mandato professionale (e le false rassicurazioni al cliente)

Integra inadempimento deontologicamente rilevante al mandato (art. 26 ncdf già art. 38 cdf) e violazione doveri di probità, dignità e decoro (art. 9 ncdf, già artt. 5 e 8 cdf) la condotta dell’avvocato che, dopo aver accettato incarichi difensivi ed aver ricevuto dal cliente somme a titolo di anticipi sulle relative competenze, abbia omesso di dare esecuzione al mandato professionale ed abbia fornito all’assistito, a seguito delle sue ripetute richieste, false indicazioni circa lo stato delle cause (Nel caso di specie, il professionista incassava diversi acconti per instaurare un giudizio di opposizione ad esecuzione immobiliare di cui garantiva il successo ma in realtà mai proposta, riferendo altresì al cliente di aver ottenuto la sospensione dell’esecuzione stessa. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di mesi quattro).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Savi), sentenza del 3 maggio 2016, n. 113

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Esposito), sentenza del 29 dicembre 2015, n. 229.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 113 del 03 Maggio 2016 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Lecce, delibera del 10 Ottobre 2012 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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