Le iniziative giudiziali (ivi compresa, estensivamente, la notificazione di un precetto) da proporre nei confronti della controparte devono corrispondere a effettive ragioni di tutela del proprio cliente, e non devono essere inutilmente vessatorie. Conseguentemente, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che, a fronte di un credito relativamente modesto e pur potendo egli fruttuosamente agire in via esecutiva mobiliare, proceda con plurimi pignoramenti immobiliari, e quindi con iniziativa giudiziaria sproporzionata, in relazione alla tutela delle ragioni creditorie del proprio cliente, ed inutilmente onerosa, così pregiudicando ingiustamente la parte debitrice (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Esposito), sentenza del 2 maggio 2016, n. 102
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 102 del 02 Maggio 2016 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Modica, delibera del 18 Giugno 2013 (censura)
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