La legge 31/12/2012, n. 247, pur dettando agli artt. 19, co. 3 (Eccezioni alle norme sulla incompatibilità) e 23 (Avvocati degli enti pubblici) una disciplina più dettagliata in ordine agli Avvocati dipendenti di enti pubblici, sostanzialmente nulla ha mutato rispetto al quadro normativo precedente (art. 3 RDL n. 1578/ 1933), secondo cui l’ufficio legale dell’ente pubblico è compatibile in via eccezionale con la professione forense solo ove costituisca un’unità organica autonoma e gli avvocati ad esso addetti esercitino esclusivamente le funzioni di competenza, quale garanzia di sostanziale estraneità all’apparato amministrativo dell’ente, in una posizione d’indipendenza da tutti i settori previsti dall’organico (Nel caso di specie, il professionista era stato cancellato per incompatibilità dall’Elenco Speciale dell’Albo degli Avvocati in quanto svolgeva in favore dell’Ente, oltre all’attività legale, anche un’attività amministrativa. La delibera di cancellazione veniva impugnata al CNF che, in applicazione del principio di cui in massima, ha rigettato il ricorso).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Geraci), sentenza del 2 maggio 2016, n. 100
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Vermiglio), sentenza del 29 novembre 2012, n. 166.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 100 del 02 Maggio 2016 (respinge) (cancellazione amm.va)- Consiglio territoriale: COA Napoli, delibera del 12 Novembre 2013 (cancellazione amm.va)
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