Per la violazione del dovere di aggiornamento professionale e di formazione continua (art. 15 ncdf, già art. 13 cdf prev.) non è tipizzata una sanzione, la quale deve pertanto essere adeguata e proporzionata alla violazione deontologica commessa, tenendo presenti le peculiarità della fattispecie in esame e il comportamento complessivo dell’incolpato (Nel caso di specie l’incolpato aveva acquisito 25 crediti formativi invece dei 50 previsti per il triennio 2008-2010. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione dell’avvertimento, in luogo della censura comminatagli dal Consiglio territoriale).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Losurdo), sentenza del 2 maggio 2016, n. 97
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 97 del 02 Maggio 2016 (accoglie) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Busto Arsizio, delibera del 29 Ottobre 2012 (censura)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 19404 del 03 Agosto 2017 (respinge)
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