La sospensione cautelare ex art. 43, comma 3°, R.D.L. n. 1578/1933 (ratione temporis applicabile, v. ora l’art. 60 L. n. 247/2012) non ha natura di sanzione, costituendo piuttosto un provvedimento amministrativo a carattere provvisorio, avente natura propriamente discrezionale, svincolato dal procedimento disciplinare (di cui non presuppone la apertura), la cui ratio va individuata nell’esigenza di tutelare e salvaguardare la dignità e il prestigio dell’Ordine forense. La sua adozione, in termini generali, è subordinata a due presupposti: a) la gravità in astratto della condotta, correlata, in particolare, ma non esclusivamente, alle situazioni previste dalla norma richiamata; b) l’insorgenza, in conseguenza e per effetto di quella condotta, di una situazione di allarme nella collettività, per la compromissione della dignità e del decoro della categoria nel suo complesso (cd. strepitus fori).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Berruti), sentenza del 2 maggio 2016, n. 93
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Baffa), sentenza del 6 giugno 2015, n. 79, nonché Cons. Naz. For., 4 marzo 2013, n. 24; Cons. Naz. For., 27 dicembre 2012, n. 192; Cons. Naz. For., 19 settembre 2007, n. 104 e Cons. Naz. For., 6 dicembre 2006, n. 137; Cons, Naz. For., 4 marzo 2013, n. 24; Cons. Naz. For., 28 settembre 2011, n. 146 e Cons. Naz. For., 28 dicembre 2007, n. 257.
In sede di Legittimità, in senso conforme, tra le altre, Cass. SS.UU. 23 dicembre 2005 n. 28505, Cass. SS.UU. 9 aprile 1986 n. 2463, Cass. SS.UU. 24 marzo 1971 n. 831; Cass. S.U. 13 novembre 2012 n. 19711; Cass. SS.UU. 4 luglio 1987 n. 5867.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 93 del 02 Maggio 2016 (accoglie) (assoluzione)- Consiglio territoriale: COA Cagliari, delibera (sospensione)
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