La sospensione cautelare a seguito di decreto penale di condanna

La sospensione cautelare dall’esercizio della professione ha come suo normale presupposto l’emanazione di un mandato o ordine di comparizione (art. 43 RDL n. 1578/1933, ratione temporis applicabile) e, a fortiori, ogni provvedimento più grave, e richiede unicamente una valutazione della gravità delle imputazioni mosse al professionista, prescindendo dalla valutazione della fondatezza delle stesse che, invece, deve formare oggetto del giudizio penale ed eventualmente del successivo giudizio disciplinare (Nel caso di specie, il professionista -condannato con decreto in sede penale- impugnava il provvedimento disciplinare di sospensione cautelare, perché asseritamente emesso al di fuori delle ipotesi tipiche, e in thesi uniche, espressamente contemplate dalla previgente legge. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Berruti), sentenza del 2 maggio 2016, n. 93

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cricrì, rel. Bonzo), sentenza del 6 dicembre 2006, n. 137.
V. ora l’art. 60 L. n. 247/2012, non applicabile alla fattispecie in esame.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 93 del 02 Maggio 2016 (accoglie) (assoluzione)
- Consiglio territoriale: COA Cagliari, delibera del 18 Marzo 2014 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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